Mentre la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs. 163/2006 (Codice contratti pubblici) richiede un'attività valutativa in ordine alla gravità del reato, finalizzata a verificare se lo stesso possa o non incidere sulla moralità professionale del concorrente, l'accertata sussistenza del mendacio, comporta, almeno per la normativa nazionale, l'automatica decadenza dai "benefici" (nella specie, l'aggiudicazione) e l'impossibilità di contrattare con l'amministrazione per un anno (cfr. art. 38, comma 1, lett. h, D.lgs. n. 163/0206; la disposizione va letta in collegamento con l'art. 27, comma 2, lett. s, del d.P.R. n. 34 del 2000, che prevede l'iscrizione nel casellario di "eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all'articolo 10, comma 1-quater, della Legge").
Lo afferma il TAR Lazio (TAR Lazio Roma, sez. III, 12 dicembre 2009 n. 12837) secondo il quale l'ambito operativo dell'art. 27, comma 2, lett. q), del Codice contratti pubblici non coincide con quello dell'art. 38, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 163 del 2006, nel quale una condanna di patteggiamento per tentato furto (reato contro il patrimonio) non risulta apprezzata in termini di gravità dalla stazione appaltante.
Ciò si spiega in ragione delle diverse funzioni assolte dalle disposizioni in esame: l'art. 38 stabilisce i requisiti di legge per poter contrattare con l'amministrazione, mentre l'art. 27 elenca, in ottica meramente notiziale, gli elementi da inserire nel casellario.
E' pertanto illegittima l'annotazione, nel casellario informatico, di una esclusione da una gara per la omessa dichiarazione di condanna di patteggiamento per tentato furto (reato contro il patrimonio), alla quale sia stata aggiunta che l'esclusione è stata disposta ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel caso in cui manchi, nel provvedimento di esclusione, qualsiasi apprezzamento sulla gravità del reato taciuto (e sulla sua incidenza sulla moralità professionale). |