La "moralità professionale" non deve essere riferita unicamente alle competenze tecnico-professionali nell'esecuzione dell'appalto della società interessata, ma alla condotta generale ed alla gestione di tutta l'attività professionale della stessa.
E' quindi conforme allo spirito ed al contenuto dell'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici, l'esclusione dell'impresa il cui direttore tecnico è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, commesso con le modalità evidenziate nella sentenza (distrazione di somme, tenuta della contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita, svuotamento dell'azienda fallita in favore di una nuova società); tale reato, ancorché non sia direttamente e funzionalmente collegato al servizio da espletare, provoca una obiettiva incisione sulle garanzie del soggetto interessato e costituisce un indice di inaffidabilità della ditta in parola, che ostacola l'instaurazione di un normale rapporto di fiducia.
Lo afferma l'Autorità di Vigilanza (Parere 22 ottobre 2009 n. 114) secondo la quale non può essere trascurata la circostanza che la posizione del direttore tecnico nell'ambito di una società possa avere un potere decisionale sulla gestione e sull'attività dell'impresa.
Infatti, al riguardo, secondo una costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 523/2007), la ratio dell'art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 554 del 1999 (norma poi trasfusa nell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006), che esclude dagli appalti di lavori pubblici le società i cui amministratori abbiano riportato condanne per determinati reati incidenti sulla moralità professionale, debbono essere escluse dalla partecipazione alla gara di appalto le società in cui abbiano commesso gravi reati i soggetti che abbiano avuto un significativo ruolo decisionale e gestionale societario (amministratore con potere di rappresentanza o direttore tecnico) ed a tal fine occorre avere riguardo alle funzioni sostanziali del soggetto più che alle qualifiche formali dallo stesso rivestite. |