E' quanto previsto dal Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303) che da attuazione alla riforma Brunetta (Legge 4 marzo 2009, n. 15) in materia di efficienza della pubblica amministrazione.
Il provvedimento si pone l'obiettivo di coinvolgere gli utenti dei servizi pubblici nella valutazione dei prodotti resi dalle pubbliche amministrazioni, consentendo loro di agire in giudizio nei confronti di queste ultime, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità degli stessi o consumatori.
In pratica, per garantire una elevata performance delle pubbliche amministrazioni nei confronti della collettività, si consente nei confronti delle stesse un controllo esterno di tipo giudiziale sulla qualità, tempestività ed economicità dei servizi resi.
Si prevede che le azioni vertenziali, proponibili da soggetti titolari di interessi giuridicamente rilevanti, siano pubblicizzate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati.
La procedura impone una previa diffida ad adempiere all'ente interessato entro il termine di 90 giorni, trascorso il quale senza che si sia ancora provveduto, o lo si è fatto in modo parziale, il soggetto coinvolto può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale.
In luogo della diffida può essere promossa la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta e, in caso di mancata conciliazione, il ricorso è proponibile entro l'anno dall'esito di tale procedura.
In caso di accoglimento della domanda, il decreto prevede che il giudice ordini all'amministrazione interessata di adempiere entro un congruo termine e la sentenza passata in giudicato venga comunicata alla procura della Corte dei Conti e agli organismi del ciclo di valutazione e misurazione della performance dei pubblici dipendenti previsti dal decreto n. 150/2009 (Commissione e Organismo indipendente), con l'obbligo per l'ente implicato di accertare i soggetti che hanno concorso a cagionare l'omissione o il ritardo e di adottare i provvedimenti di competenza.
Il decreto ammette la possibilità di ricorrere al giudice dell'ottemperanza, in base ai principi generali del processo amministrativo, qualora l'amministrazione non adempia alla pronuncia.
Non è invece previsto dal decreto in esame alcun risarcimento per l'utente per eventuali danni subiti.
Lo stesso decreto dispone che le norme ivi contenute si applichino in termini differenziati, partendo dal 1° gennaio 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali, seguendo dal 1° aprile 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali, dal 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici, ed infine dal 1° ottobre 2010, per le altre amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari. |