E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2009 n. 297, la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 11 dicembre 2009 recante ulteriori considerazioni esplicative in merito all'entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Si legge nella circolare che, con l'entrata in vigore del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il 30 giugno 2009 é cessato il regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.
La conseguente obbligatorietà di applicazione, a far data dal 1° luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ha suscitato da più parti un legittimo interesse teso all'ottenimento di chiarimenti in ordine al regime degli interventi per i quali, anche successivamente al termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedentemente in vigore.
Il Ministero rammenta quindi che, al fine di orientare in maniera univoca gli operatori del settore, è stata emanata la circolare 5 agosto 2009 recante "Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009.
Riguardo al merito della suddetta "circolare", il Ministero ha ricevuto numerose segnalazioni aventi, quale comune denominatore, l'evidenza di una persistente difficoltà di assimilazione della autentica portata della regolamentazione normativa del periodo successivo al 30 giugno 2009, laddove viene affrontata la questione del discrimine della obbligatorietà di applicazione della nuova normativa per le costruzioni di natura privatistica.
Da qui l'opportunità di tornare sull'argomento a mezzo della nuova Circolare, tramite la quale l'Amministrazione intende fornire un ulteriore contributo esplicativo e chiarificatore delle suddette problematiche, tenuto conto della particolare rilevanza della materia in argomento che trascende l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica.
Sottolinea il Ministero che resta fermo il punto, stigmatizzato dal legislatore, in base al quale, nei confronti delle iniziative private, le maggiori criticità progettuali ed esecutive poste dalla "circolare" a fondamento della diversità di disciplina tra dette iniziative private e quelle pubbliche sorreggono il maggior rigore con il quale é stato individuato il momento di applicazione della nuova disciplina.
A tal fine, il momento di discrimine tra l'utilizzo della vecchia e della nuova disciplina viene individuato, per quanto riguarda i lavori pubblici, nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o esecutiva; mentre per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica,
tale momento discriminante viene individuato nell'inizio della costruzione dell'opera o della infrastruttura.
E' quindi precisato, nella nuova Circolare, che dovendosi individuare, anche con riguardo alle iniziative private, un momento certo ed incontestabile per potersi parlare di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, detto momento è da individuarsi nell'avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.
Sempre con riguardo ai lavori di natura privatistica, rispetto a quanto già trattato nella precedente Circolare, il Ministero fornisce ulteriori precisazioni in relazione all'ipotesi dell'introduzione di una variante in corso d'opera.
L'elemento discriminante è da individuarsi nella presenza di modifiche sostanziali dell'organismo architettonico, in quanto implicanti un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell'opera.
In ogni caso - è rimarcato nella Circolare in commento - alla luce della superiore esigenza di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza, non è ammissibile che le varianti introdotte, qualora si configurino come una nuova e diversa progettazione strutturale, possano comportare una riduzione delle caratteristiche prestazionali dell'opera, con particolare riguardo al profilo della stabilità.
Pertanto, nei casi sopraindicati e solo per essi, dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nel senso che dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo.
La figura professionalmente competente a valutare la sussistenza delle condizioni tecniche che possano determinare una "variante sostanziale" non può che individuarsi nel progettista strutturale dell'opera.
Con riferimento a tali varianti, per esigenze di ragionevolezza e coerenza con quanto in precedenza chiarito in ordine al profilo dell'inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, la previgente normativa tecnica potrà essere utilizzata nel caso dell'avvenuto deposito del progetto di variante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.
Infine, quale ulteriore elemento chiarificatore, senz'altro conforme alla ratio legis, con riferimento alle costruzioni ed opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori, degli enti aggiudicatori, nonché di ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, con specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 3, commi 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è precisato nella Circolare che, in tali casi, qualora siano stati affidati lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo. |