Consiglio di Stato: l'aggiudicatario provvisorio è un quisque de populo?


L'aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico ha natura di atto endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili e del tutto interinali.

 

Lo afferma il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. V 29 dicembre 2009 n. 8966) secondo cui detta aggiudicazione, per un verso, è inidonea a produrre la lesione della ditta non risultata aggiudicataria, che può concretamente verificarsi solo con l'aggiudicazione definitiva, che non costituisce atto meramente confermativo della prima (in tal senso si era già espresso Palazzo Spada con le sentenze della sez. V, 20 luglio 2009, n. 4527; 14 novembre 2008, n. 5691 e della sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4937) e, d'altra parte, è parimenti inidonea a generare nella ditta provvisoriamente aggiudicataria una posizione di vantaggio ovvero un ragionevole (ed incolpevole) affidamento in ordine al provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla conseguente stipulazione del contratto.

 

Conseguenza di ciò è che l'Amministrazione che intenda esercitare il proprio potere di autotutela rispetto all'aggiudicazione provvisoria non ha uno specifico onere di motivazione circa le ragioni di interesse pubblico che lo hanno determinato, essendo sufficiente che sia reso palese il ragionamento seguito per giungere alla determinazione negativa, attraverso l'indicazione degli elementi concreti ed obiettivi in base ai quali ha ritenuto di non procedere all'aggiudicazione (C.d.S., sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2838), potendo anche tener conto delle preminenti ragioni poste dalla esigenza di salvaguardia del pubblico interesse (C.d.S., sez. IV 15 settembre 2006, n. 5374).