Consiglio di Stato: rapporto consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorziata affidataria


Si segnala un'interessante pronuncia del Consiglio di Stato (sez. VI 24 dicembre 2009 n. 8720) in tema di consorzi di cooperative di produzione e lavoro.

 

Nella sentenza è asserito che il consorzio di cooperative di produzione e lavoro non è un semplice intermediario tra la stazione appaltante e i consorziati, in quanto è piuttosto il concorrente alla gara che partecipa e stipula in nome proprio, ancorché nell'interesse dei consorziati, che vanno specificamente indicati.

 

I requisiti di partecipazione e, dunque, di qualificazione devono essere posseduti in proprio dal consorzio, sebbene entro certi limiti possano essere utilizzati i requisiti propri dei consorziati. Ne consegue che è il consorzio, e non i consorziati, l'interlocutore della stazione appaltante, e dunque il soggetto che è responsabile nei confronti della stazione appaltante della corretta esecuzione dell'appalto, anche quando non esegue in proprio ma tramite i consorziati.

 

Già in precedenza il Consiglio di Stato aveva avuto modo di affermare che il consorzio di cui alla l. n. 422/1909 è un "consorzio di secondo grado ... dotato di soggettività giuridica autonoma e stabile, diversamente da quanto accade per le riunioni temporanee di imprese, e ... il rapporto che lega le cooperative consorziate alla struttura consortile è un rapporto di carattere organico" e che "non è dubitabile che il consorzio sia l'unico soggetto interlocutore dell'amministrazione appaltante, che in quanto tale partecipa alla procedura non come mandatario ma ex se come portatore di un interesse proprio, anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate, destinato ad assumere la veste di parte del contratto, con relativa assunzione in proprio di tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità" (Cons. St., sez. VI, 29 aprile 2003 n. 2183).

 

Gli affidamenti da parte del consorzio ai consorziati non costituiscono in nessun caso subappalto (art. 141, co. 4, d.P.R. n. 554/1999), ma non è escluso che il consorzio aggiudicatario possa procedere a subappalti a terzi diversi dai consorziati. Sempre nella sentenza si legge che gli adempimenti amministrativi ai fini del subappalto devono essere curati dal consorzio aggiudicatario.

 

Restano irrilevanti i rapporti interni tra il Consorzio e le sue consorziate, in base ai quali ogni responsabilità verso i terzi grava sulle consorziate a cui vengono assegnati i lavori, perché si tratta di una distribuzione interna di responsabilità, inopponibile ai terzi (Cass. civ. sez. I, 13 giugno 2008 n. 16011).

 

Non può essere tratto argomento in senso contrario dall'art. 58, D.lgs. n. 106/2009, che novella l'art. 89, lett. i) e i-bis), D.lgs. n. 81/2008.

 

Tale disposizione stabilisce che "impresa affidataria" è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

 

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

 

Tale previsione - secondo il Consiglio di Stato - rileva ai fini degli obblighi di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, non anche ai fini della responsabilità per i subappalti non autorizzati.

 

Da quanto esposto si desume che, in caso di subappalti non autorizzati, la relativa responsabilità ricade anche sul consorzio aggiudicatario, in quanto soggetto tenuto a chiedere l'autorizzazione, e non solo sui consorziati, che stipulano i subappalti in difetto di autorizzazione.