TAR Puglia: quando il diritto alla riservatezza è superato dal diritto di accesso


Si segnala una sentenza del TAR Puglia (Bari sez. I 27 maggio 2010 n. 2066) con la quale viene ripercorsa la disciplina del diritto di accesso ai documenti di gara. Si legge nella pronuncia che, dal combinato disposto della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006, si evince che, in via generale, nelle pubbliche gare va riconosciuto il diritto di accesso a tutti gli atti di gara e che è consentito, se l'accesso è finalizzato all'esercizio del diritto di difesa, anche di quelle "informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte".

 

Deve ritenersi, quindi, che nella comparazione tra il diritto di difesa e il diritto di riservatezza, la disciplina vigente dà prevalenza al diritto alla difesa, tant'è che la deroga al diritto di accesso è limitata alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte "che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali".

 

In conclusione, può affermarsi che è principio di ordine generale quello in base al quale il partecipante ad una procedura concorsuale per l'aggiudicazione di un appalto pubblico può accedere nella forma più ampia agli atti del procedimento di gara, compresa l'offerta presentata dall'impresa e costituisce eccezione, debitamente comprovata dall'interessato, il limite ad alcune parti dell'offerta.

 

Tale conclusione trova ragione nel fatto che la partecipazione ad una gara comporta che l'offerta tecnico progettuale fuoriesca dalla sfera di dominio riservata dell'impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto all'offerta delle altre concorrenti, con la conseguenza che la concorrente non aggiudicataria che vi abbia interesse può accedere alla documentazione afferente le offerte presentate in vista della tutela dei propri interessi senza che possano essere opposti motivi di riservatezza (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6393; 7 giugno 2006, n. 3418; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 31 gennaio 2009, n. 166 e da ultimo, Cons. Stato, sezione VI, ordinanza n. 524 del 2010, nella quale è ribadito che è sempre consentito l'accesso, anche se sono in gioco interessi tecnici e commerciali, quando ciò sia funzionale alla difesa in giudizio in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso).

 

Nella sentenza è altresì affrontato il tema della documentazione accessibile all'impresa partecipante ad una procedura di gara per l'affidamento di servizi che abbia proposto ricorso avverso l'aggiudicazione provvisoria effettuata in favore di altra impresa.

 

Secondo l'avviso espresso dai giudici pugliesi, in tale ipotesi deve essere riconosciuto il diritto di accesso agli atti di gara, compresa l'offerta tecnica dell'aggiudicataria. In particolare, è stata ritenuta illegittima la limitazione dell'accesso alla sola visione e non all'estrazione di copia; limitazione superata dalla disciplina dettata dalla legge n. 15 del 2005 che ha modificato in parte qua la legge n. 241 del 1990.

 

Attualmente il diritto di accesso comprende sia la visione che il rilascio di copia del documento richiesto (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 gennaio 2007, n. 337; Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6393).