La ratio legis della previsione contemplata dall'art. 38 è quella di escludere dalla partecipazione alle gare di appalto le società in cui i soggetti che abbiano un significativo ruolo decisionale e gestionale si trovino in alcuna delle situazioni descritte nella richiamata disposizione (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 8/2/2007 n° 523, IV Sez., 15/1/2008 n° 36, sulla necessità che anche l'institore renda la dichiarazione concernente i requisiti di moralità).
Ai fini di una corretta applicazione della norma, occorre fare quindi riferimento alle funzioni sostanziali del soggetto, più che alle qualifiche formali, altrimenti la evidenziata ratio potrebbe essere agevolmente elusa e dunque vanificata.
E quanto si legge nella sentenza del TAR Veneto sez. I 7 maggio 2010 n. 1838 |