Autorità: in tema di contratti misti è irrilevante la prevalenza economica


La disciplina sui contratti misti induce a ritenere che, con particolare riferimento all'individuazione dell'oggetto degli appalti misti di lavori e forniture rilevi, più che altro, il carattere accessorio o meno delle prestazioni e non tanto l'incidenza economica proporzionale dei lavori (Cons. Stato, sez. II, 26 novembre 2008, n. 4125).

 

Pertanto, anche ove vi fosse un divario delle proporzioni tra importo della componente forniture e importo della componente lavori superiore al criterio legale del 50%, per individuare correttamente l'oggetto contrattuale occorre avere riguardo alla prevalenza della funzione obiettiva del contratto in relazione alle finalità perseguite dall'Amministrazione che ha indetto la gara, la quale comporta la svalutazione della rilevanza economica delle prestazioni a favore del criterio sostanzialistico della funzione obiettiva dell'appalto (Cons. Stato, sez. II, 26 novembre 2008, n. 4125).

 

E' l'avviso espresso dall'Autorità di Vigilanza con il parere in data 15 aprile 2010 n. 73