L'omissione relativa alla dichiarazione ex art. 38, lett. m-ter del Codice degli appalti, commessa da una stazione appaltante nella predisposizione della documentazione di gara, anche in considerazione del fatto che il bando stesso, ai fini dell'individuazione del contenuto delle autocertificazioni, rinvia espressamente ai modelli all'uopo predisposti dalla Stazione Appaltante medesima, non legittima quest'ultima ad escludere automaticamente i concorrenti che non abbiano prodotto le citate dichiarazioni non richieste nella lex specialis nè annoverate nel predisposto modello cui il bando di gara rinvia, sussistendo, nella fattispecie in esame, le condizioni per procedere alla richiesta di un'integrazione documentale.
E' quanto affermato dall'Autorità nel parere n. 77 reso in data 15 aprile 2010, secondo la quale cị trova ragione nella circostanza che la tutela dell'affidamento e la correttezza dell'azione amministrativa impediscono che le conseguenze di una condotta colposa della Stazione Appaltante possano essere traslate a carico del soggetto concorrente, comminando la sanzione dell'esclusione dalla gara. |