Autorità: le dichiarazione da produrre da parte del Consorzio stabile


Il possesso dei "requisiti generali" è da pretendere in capo a tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara, anche nel caso di "consorzio stabile" - come quello istante -, atteso che "la riconosciuta autonoma soggettività del consorzio stabile non è incompatibile sul piano logico con la necessità che i requisiti di partecipazione di ordine generale (ex art. 38, D.Lgs. n. 163 del 2006) siano posseduti anche dalle singole consorziate designate quali esecutrici effettive del servizio appaltato" (cfr. Tar Toscana, Firenze, sez. II, 18 giugno 2008, n.1637).

 

E' quanto affermato dall'Autorità di Vigilanza nel parere in data 15 aprile 2010 n. 76. E' evidente, infatti, che la soggettività autonoma del Consorzio stabile di cui all'art. 34, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, rilevante ai fini della responsabilità contrattuale (connessa agli obblighi derivanti, prima, dalla presentazione dell'offerta e, poi, dall'aggiudicazione della gara e dalla stipula del relativo contratto con la stazione appaltante), non può assumere rilevanza alcuna con riguardo al diverso piano logico-giuridico delle specifiche qualità, oggettive e soggettive, il cui possesso l'ordinamento vigente richiede ai soggetti che intendono partecipare alle procedure di affidamento di lavori forniture e servizi (e cioè entrare in rapporti di affari economici con le pubbliche amministrazioni che spendono danaro pubblico).

 

E' per questo, in definitiva, che il possesso dei requisiti generali va verificato, non solo in capo al Consorzio stabile, ma anche in capo alle consorziate designate esecutrici del servizio, dovendosi - invece - ritenere cumulabili in capo al Consorzio medesimo i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria (cfr. Tar Sicilia, Catania, sez. III, 3 marzo 2009, n. 467 e in senso uniforme, fra i tanti, anche il parere di questa Autorità n. 146 dell'8 maggio 2008), ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 163/2006.

 

In linea generale e di principio, il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria è richiesto esclusivamente in capo al Consorzio stabile, quale entità soggettiva distinta dalle singole società consorziate che fruiscono del beneficio di poter sommare i rispettivi requisiti ai fini del raggiungimento delle soglie minime richieste dalla lex specialis di gara; ne deriva, sempre in astratto, che i requisiti riguardanti la capacità tecnico-finanziaria debbono essere accertati solo con riferimento al Consorzio stabile nel suo complesso, sicché anche il requisito di capacità finanziaria (referenze bancarie) preso in considerazione per la partecipazione alla gara si estende all'impresa indicata come esecutrice, non per la sua qualità di offerente, ma per quella di consorziata, cioè di parte integrante dell'organizzazione consortile ai fini della partecipazione suddetta.

 

La stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto (Cons. Stato n. 2304/2007 e n. 5377/2006).

 

L'adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara vanno, dunque, valutate con riguardo all'oggetto dell'appalto ed alle sue specifiche peculiarità, sicché la richiesta di un determinato requisito va correlata al concreto interesse dell'amministrazione a una certa affidabilità del proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento.

 

E' legittima la clausola della lex specialis che prevede l'obbligo di presentazione delle referenze bancarie da parte delle singole imprese consorziate.

 

Nel caso in esame, la motivazione fornita dalla stazione appaltante a sostegno della scelta di introdurre lo specifico requisito contestato - come riportata nella narrativa in fatto - risulta esente da vizi apparenti di illogicità ed irragionevolezza, così da configurarsi non arbitrariamente restrittiva della concorrenza, ma unicamente ispirata a far valere le sopra esposte legittime istanze precauzionali a tutela dell'interesse pubblico.