TAR Lazio: la << dichiarazione disabili >>va sempre resa esplicitamente


L'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 - espressamente richiamata dall'art. 38, c. 1, lett. 'l', del D.lgs. n. 163/2006 - stabilisce che le imprese partecipanti a procedure di gara bandite da amministrazioni pubbliche "sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione".

 

E' pacifico in giurisprudenza che trattasi di prescrizione perentoria, la cui operatività non è rimessa alla discrezione delle stazioni appaltanti, al punto che "la omissione di detta dichiarazione costituisce causa di esclusione per la forza cogente propria della legge, anche se non richiamata dalla lex specialis" (C. S., 10 gennaio 2007, n. 33).

 

E' dunque incontestabile, stante l'espresso richiamo dell'art. 17 della legge n. 68/1999 operato dal più volte menzionato art. 38, che le imprese partecipanti ad appalti pubblici hanno un preciso obbligo giuridico di presentare "preventivamente", e quindi al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la regolarità delle medesime sul rispetto della normativa posta dalla legge in materia di avviamento al lavoro dei soggetti disabili.

 

Atteggiandosi quale requisito di partecipazione alla gara, e non di aggiudicazione della medesima, l'attestazione va prodotta, a pena di esclusione, nella fase anteriore all'apertura delle offerte, essendo mirata - in ciò consistendo la ratio sottesa alla necessità della "preventiva presentazione" statuita dall'art. 17 della legge n. 68/1999 - a far conoscere immediatamente la posizione dei concorrenti rispetto alla normativa su disabili.

 

La generica dichiarazione di "non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006", non è idonea a supplire all'omessa presentazione della specifica dichiarazione richiesta dall'art. 17 della legge n. 68/1999, atteso che, mentre l'art. 38 prevede la sanzione dell'esclusione per i soggetti che si trovino nelle specifiche condizioni previste alle lett. a), b), e), d), e), f), g), h, i; m), m bis), la previsione di cui alla lett. l) impone al concorrente uno specifico comportamento attivo, originariamente rappresentato dalla presentazione di "apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti" circa l'osservanza delle norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili (originario testo dell'art. 17 della legge n. 68/1999) ed ora (a seguito della modifica della norma ad opera della legge n. 133/2008) dal rilascio di apposita dichiarazione di regolarità.