TAR Puglia: per più dichiarazioni basta un solo documento


Secondo un principio generale, ove le istanze o le dichiarazioni cui allegare il documento di identità siano rese dalla stessa persona in un medesimo procedimento e fanno parte di un medesimo insieme probatorio, non è necessario che siano accompagnate, ciascuna, da una fotocopia del documento di identità, altrimenti la formalità prescritta dall'art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (in base alla quale le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) si tramuterebbe in un formalismo senza scopo.

 

E' quanto affermato dal TAR Puglia (Bari sez. I 21 maggio 2010 n. 1972, il quale richiama, da ultimo, TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 13 marzo 2008, n. 457).