Varato dal Consiglio dei Ministri il nuovo Regolamento sui lavori pubblici


Il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici é stato definitivamente approvato dal consiglio dei Ministri il 18 giugno u.s..

 

Una volta intervenuta la firma del Presidente della Repubblica, il Regolamento sarà sottoposto al vaglio della Corte dei Conti per essere quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L'entrata in vigore avverrà 180 giorni dopo tale pubblicazione.

 

Ecco (in sintesi) le novità di maggiore interesse. In primo luogo, si richiama l'attenzione sul fatto che è stato stralciato l'allegato A1, relativo ai "requisiti per la qualificazione nelle categorie di opere specializzate di cui all'art. 107, comma 2", del Regolamento.

 

Al riguardo, il nuovo testo prevede che la delicata questione concernente tali requisiti sarà regolata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà individuare i requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione di tali lavorazioni.

 

PROGETTAZIONE

 

Il Regolamento razionalizza la documentazione concernente le tre fasi progettuali e i relativi quadri economici e prevede un complesso sistema di verifica dei progetti. In particolare, per quanto riguarda la verifica dei progetti, le nuove disposizioni indicano, tra l'altro:

  • i soggetti abilitati ad effettuare la verifica;

  • i criteri generali della verifica. Tra questi assume particolare rilievo l'indicazione di controllare che i costi parametrici assunti a base di calcolo della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera e che i prezzi unitari di riferimento siano dedotti da prezziari aggiornati;

  • la garanzia che il soggetto incaricato della verifica deve prestare, nella forma di polizza di responsabilità civile professionale dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell`attività di verifica.

 

QUALIFICAZIONE

 

Le novità possono essere raggruppate in tre distinti gruppi. Una prima serie di disposizioni è finalizzata a rendere maggiormente selettivi i requisiti delle SOA ed a rafforzare il potere sanzionatorio dell'Autorità nei confronti di queste ultime.

Altre innovazioni riguardano più direttamente la qualificazione delle imprese.

 

Le modifiche tendono a contenere sostanzialmente i requisiti legati al fatturato che le imprese devono dimostrare ai fini del rilascio della SOA:

  • si introducono due classifiche intermedie: III bis, che consente di qualificarsi per lavori fino a 1.500.000 di euro e IV bis, che consente di qualificarsi per lavori fino a 3.500.000 di euro.

  • viene sensibilmente ridotto (da 3 a 2,5 volte l'importo a base di gara) l'ammontare della cifra d'affari necessaria per partecipare a gare di importo superiore a 20.658.000 di euro.

  • è valorizzato il profilo patrimoniale delle imprese attraverso l'introduzione di un meccanismo fortemente premiante in termini di fatturato e lavori per le imprese che abbiano un patrimonio netto pari o superiore al 10% della cifra d'affari media annuale dell'ultimo quinquennio.

Infine, un ultimo gruppo di nuove disposizioni è caratterizzato dalla comune finalità di rendere effettivo e maggiormente stringente il controllo delle SOA (ed in seconda battuta dell'Autorità) sulla sussistenza dei requisiti delle imprese necessari per ottenere l'attestazione:

  • si consente alle SOA di acquisire dati sui bilanci e sull'organizzazione delle imprese direttamente dalla banca dati delle camere di commercio;

  • si prevedono sanzioni (pecuniarie, ovvero sospensione o decadenza dell'attestazione) a carico dell'impresa che non risponde alla richiesta di documentazione da parte della SOA ai fini della verifica dei requisiti.

 

ESECUZIONE DEI LAVORI

 

In tema di esecuzione dei lavori, si segnala:

  • consegna dei lavori: l'art. 153, comma 9, riprendendo la vecchia disposizione stabilisce che qualora, per cause imputabili all'amministrazione, la consegna dei lavori non abbia luogo entro 45 giorni dalla stipula del contratto, l'appaltatore può formulare istanza di recesso con diritto al rimborso delle spese sostenute. E' previsto che la stazione appaltante non può opporsi a tale istanza di recesso se sia trascorsa la metà del tempo utile contrattuale. Nel testo del nuovo Regolamento viene stabilito, altresì, che l'amministrazione non può opporsi se è trascorsa la metà del tempo utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi;

  • sospensione dei lavori: l'art. 158, comma 8 - riprendendo un principio giurisprudenziale - stabilisce espressamente che per le sospensioni inizialmente legittime, ma divenute poi illegittime per colpa dell'amministrazione (ad esempio casi di perizie di variante determinate da cause di forza maggiore per le quali l'amministrazione ritarda l'approvazione oltre i tempi tecnici necessari), è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Sempre in tema di sospensione dei lavori l'art. 141, comma 3 - in difformità rispetto a quanto stabilito all'art. 114, comma 3 del DPR n. 554/99 in base al quale, nei casi di sospensione dei lavori superiori a 90 giorni, la stazione appaltante doveva disporre il pagamento di un SAL, anche se al momento della sospensione non era stato raggiunto l'importo prescritto per la sua emissione, riduce tale termine da 90 a 45 giorni, all'evidente scopo di evitare che l'appaltatore resti esposto ad un ingiustificato ritardo nel pagamento di lavori realizzati.