Il sistema di qualificazione, proprio per gli effetti che produce circa la partecipazione alle gare, deve essere incentrato al massimo rigore e alla massima certezza per l'ordinamento.
Poiché il rilascio dell'attestazione costituisce il momento determinante di verifica dei requisiti che si impone alle stazioni appaltanti, la falsità in ordine alle dichiarazioni effettuate o alla documentazione prodotta per ottenere la attestazione non può essere esposta a margini di incertezza o ad accertamenti relativi alla responsabilità soggettiva, che peraltro rimarrà oggetto di accertamenti nell'eventuale sede penale.
Il presupposto oggettivo della certificazione falsa comporta, dunque, la decadenza dell'attestazione, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità del falso.
E' la inequivocabile posizione assunta dal TAR Lazio, con sentenza della Sez. III, 21 giugno 2010 n. 19443. Si legge nella pronuncia che la giurisprudenza - anche della medesima sezione - ha già più volte affermato che l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se, in ipotesi, la falsità non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione. Ai fini dell'annullamento di una attestazione SOA rileva, infatti, unicamente il fatto oggettivo della falsità della documentazione sulla base della quale è stato rilasciato il predetto titolo, indipendentemente dall'imputabilità soggettiva del falso ( T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 15 gennaio 2008 , n. 197; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 18 aprile 2007, n. 3389; Consiglio Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2005 , n. 128).
La non imputabilità della falsità all'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista invero rilevanza ai soli fini del rilascio di nuova attestazione in quanto, in caso di falso non imputabile ai sensi dell'art. 17, lett. m), D.P.R. n. 34 del 2000, sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2010 , n. 515). |