TAR Piemonte: fuori dalle gare chi ha pendenze fiscali anche "non gravi"


In conformità all'art. 38 lett. g) del D.lgs. n. 163/2006, è requisito di partecipazione alle pubbliche gare d'appalto l'assenza di qualsivoglia pendenza fiscale; tanto a prescindere dall'entità del debito e da ogni valutazione di gravità dell'inadempienza, ciò a differenza del parallelo requisito dell'assenza di pregiudizi penali per i quali la legge utilizza il termine "gravi reati" (in tal senso, Cons. St., Sez. V, n. 6325/2009).

 

Lo asserisce il TAR Piemonte (Sez. I, 16 luglio 2010 n. 3129), il quale sottolinea inoltre che - come recentemente ribadito da Cons. St., Sez. VI, 6 aprile 2010 n. 1909 - in relazione all'addebito di false dichiarazioni rese in contesto di autocertificazione, ai fini dell'esclusione dalle gare, non ha alcun pregio l'elemento soggettivo doloso o colposo del ricorrente, ma solo l'obiettiva esistenza del falso.

 

L'autocertificazione è, infatti, un modulo semplificatorio di favore che agevola l'interessato ma contemporaneamente lo onera di specifica attenzione e verifica, sia per non indurre in capo all'amministrazione l'onere di una impossibile verifica sull'elemento soggettivo del dichiarante, sia perché la responsabilità della verifica dei dati autocertificati correttamente bilancia la semplificazione così ottenuta.