TAR Campania: se il contratto è stipulato prima del termine di legge ....


Si segnala una sentenza del TAR Campania (Napoli, Sez. I 14 luglio 2010 n. 16776) sulle conseguenze correlate alla mancata osservanza del termine di attesa per la stipula del contratto di appalto.

 

Più nel dettaglio, secondo i giudici partenopei l'inosservanza della clausola di "stand-still" (attualmente pari a trentacinque giorni, ai sensi dell'articolo 1 del d. lgs. 20 marzo 2010, n. 53) non è in alcun modo destinata ad incidere sul procedimento di gara, potendo avere unicamente effetti sul contratto (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 29 gennaio 2009, n. 514); può rilevare ai fini della valutazione delle responsabilità, anche risarcitorie, conseguenti ad una illegittima aggiudicazione, mentre non ha rilievo invalidante, specie laddove i vizi della procedura di gara evocati con il ricorso non siano ritenuti sussistenti.

 

Non a caso la nuova normativa introdotta a seguito del recepimento della direttiva 77/66/CE - pur non applicabile al caso di specie - conferma l'incidenza della violazione in esame solo sulla sorte del contratto (determinandone l'inefficacia limitata alle prestazioni da eseguire ovvero retroattiva), sul presupposto che "il giudice annull(i) l'aggiudicazione" (articolo 245 bis del d.lgs. 163 del 2006, introdotto dall'art. 9 del d.lgs. 53 del 2010).