TAR Campania: sul confronto a coppie


In ipotesi di confronto a coppie, ogni elemento qualitativo delle diverse offerte viene valutato attraverso la determinazione di coefficienti all'interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ciascun concorrente sono individuate e, per ciascun elemento, confrontate due a due; per ogni coppia di offerte, ogni commissario indica l'elemento preferito attribuendo un punteggio.

 

 

Tale metodo si sostanzia in una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta presentata da ogni partecipante con ciascuna delle altre, al fine di pervenire ad una valutazione complessiva dell'offerta medesima, rappresentata dalla sommatoria delle preferenze da essa riportate e che dovrà, da ultimo, essere confrontata con le sommatorie finali delle valutazioni di tutte le altre offerte concorrenti (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 14 gennaio 2009 n. 15).

 

Quindi, il confronto a coppie esprime non già una valutazione assoluta, sebbene una valutazione relativa delle offerte rispetto al proprio termine di paragone, onde individuare quella che appare migliore in raffronto alle altre.

 

Trattandosi quindi di una valutazione relativa, nella quale ogni elemento dell'offerta viene posto a confronto con quello degli altri concorrenti, in caso di annullamento dell'ammissione alla gara, non possono essere considerati né i punteggi del concorrente escluso né i punteggi conseguiti dagli altri concorrenti nel confronto a coppia con il primo, con conseguente necessità di procedere ad una rimodulazione della graduatoria.

 

Pertanto, in seguito all'annullamento dell'ammissione alla gara dell'impresa partecipante (che logicamente precede la fase di valutazione delle offerte), deve procedersi alla rinnovazione della procedura a partire dal segmento procedimentale inciso dalla pronuncia, costituito dalla predetta fase di ammissione, con conseguente ripetizione della valutazione delle offerte tra le altre società partecipanti (TAR Campania- Napoli, Sez. VIII, 28 giugno 2010, n. 16210).