TAR Puglia: offerte con identico ribasso e sorteggio


Si segnala una pronuncia del TAR Puglia (Bari, Sez. I, 24 giugno 2010, n. 2628), nella quale è richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel caso in cui in presenza di offerte recanti un identico ribasso si sia proceduto a sorteggio, tale sorteggio non deve essere ripetuto qualora, dopo il suo espletamento, sia stato accertato che una delle ditte non aveva titolo a parteciparvi e che, quindi, i ricorsi debbano reputarsi inammissibili (che richiama C.G.A.S., sez. giurisd., 11 febbraio 2005 n. 56; Consiglio di Stato, sezione quinta, 4 giugno 2008 n. 2629; 11 maggio 2009 n. 2871; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 gennaio 2008, n. 57; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 12 febbraio 2007, n. 518; 4 marzo 2009, n. 455,T.A.R. Veneto, sez. I, 14 maggio 2007, n. 1461).

 

In particolare, mentre l'erronea esclusione di un offerente che avrebbe avuto titolo a parteciparvi vizia in ogni caso il sorteggio - che deve perciò essere ripetuto -, al contrario l'erronea ammissione di un offerente non legittimato non vizia la decisione della sorte su chi debba essere l'aggiudicatario, tale divenendo la ditta il cui nominativo sia il primo ad essere estratto dall'urna tra coloro che erano legittimati a partecipare al sorteggio.

 

Diversamente ritenendo, il nuovo sorteggio, in realtà, finirebbe con il concedere una seconda chance a chi aveva già perso la prima, con ciò negando il principale contenuto normativo della norma citata, la quale statuisce che, ricorrendo le condizioni ivi previste, decide la sorte; quando la sorte abbia già deciso, rimettere nuovamente all'alea l'esito significa semplicemente negare valore normativo al precetto, perché la sorte decide una volta sola, e, dando luogo essa ad un risultato assolutamente casuale, ogni nuovo esito si risolve necessariamente nella negazione del valore di quello precedente.