Nella già richiamata sentenza del TAR Puglia Bari, Sez. I 24 giugno 2010 n. 2628, è altresì affrontata la questione concernente il collegamento sostanziale.
Si legge nella pronuncia dei giudici pugliesi che le fattispecie concrete riconducibili alla figura del collegamento sostanziale possono essere le più varie e, quindi, l'unica regola da tenere presente è quella che impone di prendere in considerazione soltanto elementi oggettivi di riconoscibilità del collegamento sostanziale.
Pertanto, l'esistenza di forme di collegamento tra le concorrenti ad una medesima gara non costituisce prova certa della violazione delle regole poste a tutela della correttezza della procedura.
Perfino in presenza di un gruppo societario deve affermarsi l'indipendenza e l'autonomia sul piano giuridico di ciascuna società, poiché ogni impresa mantiene la sua soggettività e l'esistenza del gruppo non implica il formarsi di una soggettività.
Resta fermo, quindi, che al fine di emettere un giudizio occorre procedere ad un esame approfondito del caso concreto, verificando le singole situazioni e gli elementi emersi nel corso del procedimento.
L'alterazione della par condicio dei concorrenti e la violazione dei principi di concorrenza e di segretezza dell'offerta possono ritenersi provate solo qualora ricorrano elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che si sia verificato un inquinamento della gara e, quindi, una violazione del principio di segretezza dell'offerta.
Ciò si può ragionevolmente ritenere se le offerte provengano da un medesimo centro decisionale o, comunque, provengano da due o più imprese collegate e sussistano elementi tali da far ritenere che si tratti di offerte previamente conosciute, anche se non concordate dalle partecipanti. |