Ministero del lavoro: DURC e ATI


Si segnala l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 giugno 2010 n. 19 in tema di verifica DURC nei confronti di associazioni temporanee di imprese.

 

In particolare, la questione sottoposta all'attenzione del Ministero verteva sulla individuazione del soggetto giuridico nei confronti del quale la stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in relazione ad un appalto pubblico cui partecipa un'ATI, sottoscrittrice del contratto di appalto, che, per l'esecuzione dei lavori, costituisce una società consortile.

 

Precisa l'interpellante che la società consortile, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, provvede ad aprire le posizioni previdenziali dei lavoratori assunti e occupati nel cantiere, mentre le singole imprese che compongono l'ATI non hanno personale direttamente interessato nei lavori oggetto dell'appalto.

 

Fa inoltre presente l'interpellante che, nell'ipotesi in cui la stazione appaltante dovesse verificare il DURC delle singole imprese costituenti l'ATI ed una (o alcune) di queste società risulti non in regola con i versamenti agli Enti previdenziali per omissioni afferenti i lavoratori occupati per l'esecuzione di altri appalti, ciò comporterebbe il blocco del pagamento dei SAL relativi all'appalto sottoscritto dalla stessa ATI ed eseguito dalla società consortile.

 

Secondo il Ministero, il D.Lgs. n. 81/2008, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 106/2009, all'articolo 90, comma 9, lettera a) ha previsto che il committente o il responsabile dei lavori verifichi l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

 

L'allegato XVII, al punto 1, prevede che: "le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i 2 nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97"; al successivo punto 1, si prevede che: "ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese esecutrici, nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno (...) c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007".

 

Lo stesso D.Lgs. n. 81/2008 ha poi definito:

  • l'impresa affidataria quale "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi (...)", specificando il caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese, ma non il caso di una ATI (art. 89, comma 1, lett. i);

  • l'impresa esecutrice quale "impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali" (art. 89, comma 1, lett. i-bis). È evidente, quindi, che il DURC vada verificato anche rispetto alle imprese affidatarie, ancorché non esecutrici, in quanto le stesse devono come minimo assolvere i compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

La duplice richiesta del DURC ai due soggetti giuridici coinvolti nell'appalto (impresa affidataria e impresa esecutrice) è motivata proprio dalla circostanza che l'impresa affidataria, anche nel caso in cui voglia affidare i lavori in subappalto, deve comunque utilizzare del personale per l'assolvimento dei compiti di cui al predetto art. 97.

 

La verifica del DURC delle imprese costituenti l'ATI prima dell'affidamento dei lavori è, quindi, indispensabile per l'assolvimento dell'obbligo di accertamento dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, che nella fase iniziale sono le uniche imprese che dovrebbero eseguire i lavori.

 

Nelle fasi successive, l'ATI è si impresa affidataria, in quanto titolare del contratto di appalto con il committente, ma l'intera esecuzione dell'opera risulta in capo alla società consortile all'uopo costituita.

 

Per di più, la stessa società consortile assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati.

 

In pratica gli oneri che, in base all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, sono propri dell'impresa affidataria, nel caso di specie, vengono ad essere assunti dalla consortile.

 

Si può, quindi, concludere che, in tal caso, seppure all'atto dell'affidamento dei lavori la verifica del DURC deve interessare le imprese riunite nella ATI, al momento del pagamento dei SAL, essendo la sola consortile impresa esecutrice e impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare il DURC esclusivamente della società consortile e delle eventuali subappaltatrici.

 

In tal senso va dunque evidenziata la necessità, da parte della stazione appaltante, di verificare la titolarità esclusiva della consortile - quale società autorizzata a ricorrere ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 al subappalto - di tutta l'esecuzione dell'opera.