Autorità: per i servizi il divieto di commistione tra requisiti e criteri di valutazione è <<attenuato>>


Il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente conosce un'applicazione per così dire "attenuata" nel settore dei servizi, in quanto si ritiene - come sostenuto anche da un recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale - che, laddove l'offerta tecnica non consista in un progetto o in un prodotto, ma si sostanzi invece in una attività, un facere, la stessa ben potrà essere valutata anche sulla base di criteri quali la pregressa esperienza e la professionalità così come emergenti dai curricula professionali dei componenti il gruppo di lavoro (Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 13 maggio 2010 n. 97; in tal senso si veda anche il recente parere di questa Autorità n. 5/2010).

 

Secondo l'Autorità è, dunque, legittimo che la stazione appaltante preveda l'attribuzione di specifici punteggi in relazione all'esperienza e alla qualifica professionale e che l'aver espletato in passato servizi analoghi a quello oggetto della gara possa essere valutato quale indice di affidabilità e dunque della qualità stessa dell'offerta tecnica. Nel caso di specie (affidamento di incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione), elementi quali la composizione e l'organizzazione del gruppo di lavoro, nonché le esperienze pregresse dei singoli professionisti risultano indubbiamente indici significativi della qualità della prestazione, direttamente riconducibili a caratteristiche oggettive dell'offerta stessa e dunque adatti a porsi quali parametri di valutazione relativi al merito tecnico, purché tali aspetti non risultino preponderanti nella valutazione complessiva dell'offerta.

 

La possibilità di valutare, in sede di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le pregresse esperienze professionali, incontra infatti il limite del peso concretamente attribuibile in termini di punteggio a tali elementi; l'apprezzamento del merito tecnico, che è deducibile dalla valutazione dei curricula professionali, è infatti solo uno degli elementi valutabili e pertanto non può assumere un rilievo eccessivo (in tal senso cfr.: Cons. di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2009, n. 6002; Cons. di Stato, Sez.VI, 18 settembre 2009, n. 5626; Cons. di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3716; Cons di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2770).

 

Nel parere è affrontato anche il tema dell'applicazione dell'articolo 66 D.P.R. n. 554/1999 relativo ai requisiti di partecipazione.

 

L'Autorità evidenzia che i requisiti di cui all'art. 66 possono essere dimostrati con riferimento a tutte quelle attività che sono previste dall'art. 50 del medesimo decreto - che la norma espressamente richiama - e che, pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i cosiddetti "servizi di punta", non è richiesto che si attesti l'avvenuto espletamento di servizi identici a quelli da affidare, ma di aver svolto due servizi,appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare, per un valore proporzionalmente rapportato all'importo stimato dei suddetti lavori (in questo senso cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2006, n. 2464). Il legislatore, infatti, nell'individuare quali indici di riferimento per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi i "servizi di cui all'art. 50" ha inteso riferirsi alla totalità dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria espletati in precedenza, in quanto obiettivo della norma non era dettare un criterio di valutazione del concorrente circa la sua minore o maggiore capacità rispetto allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto (ciò avverrà in un momento successivo e distinto rispetto alla fissazione dei requisiti di partecipazione alla gara).

 

Inoltre, nel dettare la disciplina in materia di servizi di architettura e di ingegneria, stante il carattere omogeneo di tali servizi, il legislatore li ha sempre trattati in maniera unitaria, riferendosi ai servizi in questione in modo omnicomprensivo. (Cfr. Deliberazione 10 ottobre 2006 n. 74).

 

Una diversa interpretazione della normativa richiamata, che portasse a considerare solo i servizi aventi natura identica a quello oggetto della gara si porrebbe del resto in netto contrasto con i principi di libera concorrenza e massima partecipazione dei concorrenti alle gare, limitando oltre il ragionevole l'entrata nel mercato di nuovi imprenditori