Autorità: le regole base in tema di avvalimento


Con parere Parere 16 giugno 2010 n. 12, l'Autorità è tornata ad occuparsi della disciplina dell'avvalimento.

 

Rileva l'organo di vigilanza che l'istituto dell'avvalimento comporta che il soggetto che partecipa ad un appalto, abbia o meno personalità giuridica, possa avvalersi, al fine di comprovare i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, dei requisiti di altri soggetti, purché sia in grado di dimostrare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti; a tal fine, l'ordinamento comunitario, al pari di quello nazionale:

 

a) ripudia automatismi ostativi all'ammissibilità del ricorso a soggetti terzi;

 

b) non impone l'uso di mezzi tipici di prova della disponibilità di risorse aziendali altrui;

 

c) richiede che la prova documentale della disponibilità della capacità tecnica altrui deve essere necessariamente resa in fase antecedente alla presentazione dell'offerta, al fine di evitare ricostruzioni ex post, suscettibili di poter essere interpretate come lesive della garanzia della serietà dell'offerta, nonché del rispetto della par condicio fra concorrenti.

 

L'istituto dell'avvalimento pertanto costituisce, per la disciplina comunitaria e nazionale, un istituto di carattere generale in materia di procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici il quale trova, addirittura, applicazione anche in mancanza della relativa specifica previsione in sede di bando di gara. In termini di delimitazione e disciplina occorre, altresì, ribadire che l'istituto in questione presuppone non soltanto che, in sede di gara, siano indicati i soggetti ed i requisiti specifici di cui il concorrente si intende avvalere, ma anche che sia data la prova, mediante presentazione di dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria.

 

Peraltro, poiché la facoltà di avvalimento costituisce una rilevante eccezione al principio generale che impone che i concorrenti ad una gara pubblica possiedano in proprio i requisiti di qualificazione, la prova circa l'effettiva disponibilità dei mezzi dell'impresa avvalsa deve essere fornita in maniera rigorosa (cfr. parere n. 124 del 5 novembre 2009).

 

Nessuna omissione appare imputabile all'impresa concorrente alla procedura di gara in oggetto, la quale si è avvalsa di un'impresa, titolare del requisito prescritto, concernente il pregresso svolgimento di servizio analogo e, nel far propria la certificazione resa da altri in ordine a tale requisito, ha fornito un documento teso ad attestare l'effettivo svolgimento del servizio pregresso da parte dell'impresa ausiliaria e quindi la sussistenza del requisito medesimo.

 

Esibendo il documento in questione, ossia l'attestazione di regolare esecuzione del servizio analogo, la concorrente ha dunque fornito, nel termine dettato dalla disciplina di settore, un principio di prova ed un elemento tale da documentare il possesso del requisito richiesto.

 

Pertanto, la circostanza, rilevata dalla stazione appaltante a seguito di verifiche, che detto documento risulta emesso da un soggetto che all'epoca del rilascio non era più iscritto al Registro delle Imprese, avendo fatto sorgere dubbi sulla piena validità formale della documentazione prodotta, può giustificare la richiesta di chiarimenti.