Ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del DPR n. 554/1999, ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori, che prevedano come categoria prevalente la categoria specializzata OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, trattandosi di categorie specializzate a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni, mentre solo al fine di evitare contestazioni è necessario prevedere tale possibilità nel bando (AVCP, determinazione 8/2002).
E' quanto affermato dal Consiglio di Stato con sentenza della Sez. V, 12 luglio 2010, n. 4481. |