Consiglio di Stato: collegamenti "non sostanziali"


Non debbono ritenersi sussistenti gli elementi univoci per ritenere acclarato un rapporto di collegamento sostanziale tra due società e, in particolare, per ritenere che le offerte presentate dalle stesse fossero espressione di un unico centro decisionale, nel caso in cui siano riscontrate eventuali comunanze a livello strutturale che sono di per sé insufficienti, essendo necessario verificare se tale comunanza abbia avuto un impatto concreto sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara, con l'effetto di determinare la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale (Consiglio di Stato, Sez. VI 8 giugno 2010, n. 3637, che richiama due precedenti pronunce della medesima sezione in data 25 gennaio 2010 n. 247 e16 febbraio 2010 n. 1120).