Consiglio di Stato: requisiti del concorrente e criteri di selezione delle offerte. Vietato confondere ...


E' precluso che elementi afferenti alla (mera) soggettività del partecipante alle gare e non direttamente refluenti sulla qualità del servizio offerto possano rilevare (anche) a fini valutativi.

 

Lo ha affermato il Consiglio di Stato (Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3740), richiamando le pronunce della Corte di Giustizia, secondo cui già gli articoli 23, n. 1, 32 e 36, n. 1, della direttiva 92/50 (che coordinava le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi prima della direttiva 2004/18) ostavano a che, nell'ambito di una procedura di gara, l'amministrazione aggiudicatrice tenesse conto dell'esperienza degli offerenti, del loro personale e delle loro attrezzature, nonché della capacità dei medesimi di effettuare l'appalto entro il termine previsto non come "criteri di selezione qualitativa", ma come "criteri di aggiudicazione" (cfr. C.G.C.E., Sez. VI, 19 giugno 2003, in causa C-315/01; id., I, 24 gennaio 2008, in causa C-532/06, punti da 25 a 32). Sottolineano i giudici di legittimità che, nello stesso senso, si è espressa la giurisprudenza amministrativa di primo grado (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 27 marzo 2007, n. 570).

 

In particolare, il punteggio relativo ai vari criteri, in caso di aggiudicazione secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non può che essere attribuito in rapporto ed in funzione della valutazione dell'offerta concernente in termini concreti ciò che viene messo a disposizione per l'espletamento del servizio nei confronti della stazione appaltante, con esclusione di qualsiasi considerazione estesa ex se alle qualità generali dei partecipanti: e ciò, sia per la necessità di adeguare i criteri al mero oggetto di gara e quindi di contratto (come desumibile dall'interpretazione conforme a ragionevolezza dell'art. 83 codice dei contratti, laddove precisa che i criteri di valutazione dell'offerta debbano essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto), sia in quanto, altrimenti opinando, si avrebbe una predeterminazione degli esiti di gara in favore delle imprese di più rilevanti dimensioni, in violazione di principi basilari e fondamentali come la tutela della par condicio e la tutela della concorrenza.

 

Si legge nella sentenza che, anche gli arresti giurisprudenziali che in passato hanno affermato che è legittimo prevedere l'attribuzione di punteggi alle esperienze pregresse ai fini della valutazione dell'offerta, hanno precisato che ciò sarebbe possibile soltanto a condizione che tale criterio non abbia influenza decisiva sull'affidamento dell'appalto (in tal senso, espressamente, T.A.R. Lazio, III, 6.7.2005, n. 5553; nello stesso senso cfr. T.A.R. Sicilia, 6.6.2007, n. 1590) e che tale esperienza "valutabile" debba porsi quale elemento che finisce con il ridondare sulla qualità del servizio offerto.