Nelle gare di importo inferiore alla soglia comunitaria riservate alle cooperative sociali (ai sensi dell'art. 5 L. 381/1991), l'istituto dell'avvalimento non può essere utilizzato ove esso si risolva nella possibilità di usufruire dei requisiti di società di capitali, non ricomprese nel novero delle cooperative sociali.
E' la posizione espressa dal TAR Lazio (Roma, Sez. II bis 15 giugno 2010, n. 17762), secondo cui, laddove si consentisse alle cooperative sociali di partecipare, tramite tale forma di avvalimento agli appalti ad esse riservati, ne risulterebbe alterata la par condicio del relativo settore, con conseguente rilevante pregiudizio dello stesso imparziale perseguimento delle finalità sociali e solidaristiche perseguite, nel senso che non sarebbe garantita "ex ante" una uniforme possibilità di ampliamento delle possibilità partecipative alle gare (al riguardo si fa riferimento al parere n. 38/2009 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici).
E' stato, pertanto, ritenuto illegittimo il bando di gara nella parte in cui non prevede un espresso divieto di tale forma di avvalimento. |