E' illegittima l'aggiudicazione dell'appalto laddove la stazione appaltante abbia smarrito la documentazione relativa all'offerta tecnica e alle giustificazioni tecniche dell'aggiudicatario, impedendo in tal modo la verificabilità dell'operato della Commissione giudicatrice.
E' quanto affermato dal Tar Puglia - Bari (Sez. I, 3 maggio 2010 n. 1699), secondo il quale elementari esigenze di trasparenza della procedura e di verificabilità dell'operato della Commissione giudicatrice avrebbero dovuto condurre al travolgimento della intera gara, una volta constatato lo smarrimento del contenuto delle buste presentate dall'aggiudicataria provvisoria.
E ciò vale a fortiori quando spariscano proprio i documenti attinenti al progetto tecnico ed all'anomalia dell'offerta, che la Commissione aveva valutato in seduta non pubblica.
Consentire simili prassi aprirebbe il varco alla sostanziale vanificazione, sul piano sostanziale, del principio di trasparenza e, sul piano processuale, del diritto dei concorrenti di agire in giudizio, tutelato al livello costituzionale (con gli artt. 24, 103, 111 e 113 Cost.) e comunitario (con la Direttiva 1989/665/CE e successive modifiche).
In contrario, non può essere ritenuto sufficiente che la Commissione abbia conservato le schede di valutazione ed abbia verbalizzato le valutazioni espresse sulle offerte tecniche, né può essere consentito di richiedere alle ditte concorrenti la consegna di "copia conforme" degli atti di gara (essendo l'attestazione di conformità proveniente da soggetti privati su atti da loro stessi formati e prodotti una mera dichiarazione di parte, priva di valore fidefacente ed insuscettibile di riscontro oggettivo).
D'altra parte, continuano i giudici pugliesi, la stazione appaltante, nel momento in cui entra in possesso dei plichi contenenti le offerte di gara, ivi comprese le specifiche tecniche della prestazione, diviene titolare dell'onere di custodirle con cura e diligenza, assumendo ogni responsabilità in caso di manomissioni o smarrimento, sicché nel caso di mancato ritrovamento degli atti di gara, da un lato, la procedura non può utilmente e validamente proseguire, dall'altro, i funzionari della stazione appaltante rispondono in via esclusiva delle eventuali disfunzioni organizzative interne.
Né può condividersi l'argomento addotto dalla difesa secondo cui si tratterebbe di accadimenti successivi ed esterni al regolare svolgimento della gara, al più riferibili alla violazione dell'obbligo di conservazione degli atti amministrativi.
L'irrituale "ricostruzione" del fascicolo di gara, infatti, è avvenuta anteriormente alla conclusione del procedimento di selezione dell'appaltatore.
Pertanto, conclude il Tar Puglia - Bari, l'impugnato provvedimento di aggiudicazione definitiva risulta viziato e deve, conseguentemente, essere annullato, con effetto travolgente sull'intera procedura |