Le lex specialis di gara a pubblica evidenza intracomunitarie non debbono contenere restrizioni alla libera prestazione dei servizi derivanti dall'obbligo per le imprese di avere la loro sede di attività in un determinato luogo; ogni normativa e ogni contratto devono astenersi dal limitare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei lavoratori, imponendo una condizione di residenza a persone e ad imprese.
E' quanto rilevato dal Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari (Sez. I, 27 aprile /2010 n. 1496), il quale rammenta, al riguardo, che il Trattato istitutivo della Comunità Europea è preciso in merito alle eventuali limitazioni o deroghe ai principi generali sopra descritti; limitazioni e deroghe che debbono essere giustificate da motivi di interesse pubblico superiore, fermo restando che qualsiasi tipo di limitazione deve essere contemperato ad una reale proporzionalità rispetto allo scopo perseguito.
Pertanto, secondo i giudici pugliesi, è illegittima e irragionevole la clausola del disciplinare di gara laddove pretende di restringere indebitamente il numero dei soggetti da ammettere alla gara, limitando la partecipazione solo a quelle imprese in possesso dell'attestazione comprovante lo svolgimento del servizio di riscossione presso un Comune della Provincia, in quanto viene precluso l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti, a scapito e detrimento della libera concorrenza, che come si è detto costituisce un principio cardine dell'ordinamento nazionale e comunitario.
Peraltro, i concetti di esperienza ed affidabilità ("indicazione dei principali servizi prestati" ed "efficienza" cui fanno riferimento il D.lgs. n. 163 del 2006 e le norme comunitarie, non vengono rapportati ad una discriminante consistenza degli insediamenti di un'impresa in un determinato territorio, posto che la complessiva ottica della norma comunitaria e delle norme dei singoli ordinamenti nazionali non può certo eludere il generale principio contenuto nell'art. 85 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, in forza del quale vige, per l'appunto, il divieto di "impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune".
Ne consegue che le clausole di un bando che prefigurano un vantaggio assolutamente condizionante per l'esito del procedimento di scelta del contraente a favore di imprese particolarmente radicate in un determinato ambito territoriale risultano ex se incompatibili con i succitati principi e norme comunitarie e si pongono anche in contraddizione con i principi di parità di trattamento delle opportunità imprenditoriali che trovano fonte negli artt. 41 e 3 della Costituzione.
Sotto altro profilo, non può non considerarsi l'irragionevolezza della suddetta prescrizione.
Se è vero, infatti, che la stazione appaltante, in sede di gara, può sempre chiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, pur tuttavia tale circostanza deve sostanziarsi in richieste, comunque, non illogiche, ovvero in contrasto con norme primarie o manifestamente eterogenee rispetto allo scopo perseguito o, ancora, rispettose della par condicio dei concorrenti.
I requisiti richiesti, cioè, devono essere logici, adeguati, congrui e non suscettibili di precostituire situazioni di assoluto privilegio in favore di pochi soggetti o di determinare una preclusione insormontabile all'accesso al mercato di imprese in possesso di indici di affidabilità operativa.
Nella specie risulta quanto mai discriminante la richiesta di dimostrare l'esperienza del servizio di accertamento dei tributi attraverso la presentazione di una referenza rilasciata obbligatoriamente da almeno un Comune della Provincia, dal momento che si creerebbero delle posizioni assolutamente dominanti nel mercato, andando a favorire gli interessi di quei pochi soggetti già presenti sul territorio, dando modo a questi ultimi di consolidare e di perpetuare la loro situazione di assoluto vantaggio, a tutto discapito degli altri concorrenti, non certo privi di esperienza, ma che vedono loro preclusa ogni chance per l'aggiudicazione del servizio. |