Il principio dell'unicità dell'offerta, tecnica ed economica, impedisce alla P.A. appaltante di prendere in considerazione offerte in cui la offerta tecnica presenti significative difformità rispetto all'offerta economica.
Una proposta contrattuale così articolata deve essere esclusa dalla gara per intrinseca contraddittorietà.
E' quanto affermato, con una recente sentenza, dal Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro (Sez. II, 7 aprile 2010 n. 4292), il quale evidenzia che l'art. 86 del codice dei contratti pubblici, al comma 3 bis, richiede che il costo relativo alla sicurezza sia specificamente indicato e risulti congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Laddove il bando di gara non prescrive specificazioni aggiuntive, né prevede, a pena di esclusione, la distinzione, dedotta nel ricorso incidentale, tra costi relativi alla sicurezza aziendale ed altri oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati nel DUVRI, l'offerta del concorrente, sotto il profilo dell'indicazione degli oneri per la sicurezza, deve ritenersi completa ed ammissibile, ancorché priva dei costi di sicurezza aziendali. |