La Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 164 in data 6 maggio 2010, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), come modificato dall'art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), concernente il contributo unificato, individuato - per i ricorsi innanzi al giudice amministrativo in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici, nonché avverso gli atti delle Autorità amministrative indipendenti - nella misura fissa di euro 2.000,00, a prescindere dall'effettivo valore della controversia.
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