L'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 e la abrogazione del terzo periodo del comma 4 dell'articolo 83 predetto, ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. u) del D.lgs. 11 settembre 2008 n. 152 (anche - e soprattutto - in accoglimento di vari rilievi comunitari che ne avevano denunciato la sostanziale sua difformità dal testo dell'art. 53 della direttiva 2004/18/CE, il quale ultimo non recava - invero - la previsione di un potere interpretativo in capo alla Commissione preposta alla valutazione dell'offerta tecnica nell'attribuzione dei punteggi in una gara di appalto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa) hanno indotto la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria di primo grado a pervenire all'affermazione per cui l'esaustività degli elementi di valutazione individuati dalla lex specialis di gara esclude la necessità di integrare nell'ambito di quest'ultima gli elementi medesimi con altri sub-parametri (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2010 n. 2388).
Si sostiene, peraltro, che tale integrazione doveva reputarsi preclusa alla Commissione giudicatrice della gara già nella vigenza dell'originario testo dell'art. 83, comma 4, del D.lgs. n. 163 del 2006; la lex specialis di gara, infatti, doveva indicare eventuali sottocriteri di valutazione, essendo a quel tempo devoluta alla competenza della Commissione di gara un'attività meramente interpretativa al riguardo.
Laddove i criteri attributivi erano stati delineati e precisati nel disciplinare ed erano stati altresì indicati i sub criteri di valutazione dell'offerta tecnica (qualità dell'arredo - max 20 punti - e carattere estetico e funzionale - max 40 punti), è corretto l'operato della Commissione che si è limitata a precisare, quanto al secondo dei sub criteri menzionati, gli elementi di cui avrebbe complessivamente tenuto conto, con ciò rispettando i principi di par condicio e trasparenza e, anzi, favorendo la piena esplicazione di questi ultimi, pre-limitando la propria discrezionalità, e ricorrendo ad un metodo attributivo dei punteggi maggiormente garantista, in chiave di riscontro della correttezza delle operazioni del seggio, rispetto alla mera attribuzione di punteggi numerici.
Non è superfluo rammentare, peraltro, che nel caso in esame non ci si trova al cospetto di specifiche tecniche e neppure di "criteri nuovi" e, pertanto, non può essere utilmente richiamata la giurisprudenza restrittiva in materia di caratteristiche tecniche di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 24 luglio 2007, n. 4138).
Dovendo valutare la qualità di un arredo, non è dato comprendere a quali altri parametri logici avrebbe dovuto far riferimento la commissione se non a quelli dalla medesima richiamati (durabilità, manutenibilità, etc); analoghe considerazioni, valgono con riguardo al sub criterio, pur esso previsto dal bando, delle caratteristiche estetico-funzionali (caratteri ergonomici, cromaticità, etc).
Non si verte pertanto in tema di illegittima introduzione di "sub-criteri", come lucidamente percepito dal Tar. |