La giurisprudenza ha escluso la possibilità di considerare equipollente alla chiusura del plico mediante ceralacca la chiusura con nastro adesivo e l'apposizione della ceralacca su un lato dello stesso, a tutela dell'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed a garanzia della segretezza dell'offerta, evitando la manomissione del contenuto del plico (T.A.R. Campania Napoli sez. II, 14 novembre 2006, n. 9476; T.A.R. Sicilia Catania sez. II, 13 marzo 2006 n. 392).
E' quanto ribadito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con una recente sentenza (sentenza n. 2453 del 29 aprile 2010). |