Consiglio di Stato: in tema di informative prefettizie


Le informative prefettizie antimafia possono inquadrarsi in tre tipi:

 

a) quelle ricognitive dell'esistenza di cause di per sè interdittive di cui all'art. 4, comma 4, primo periodo, prima parte, del D.Lgs. n. 490/1994 e dell'allegato 1 allo stesso decreto legislativo, richiamante, principalmente, le disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso dell'articolo 10 della L. 31-5-1965, n. 575;

 

b) quelle di cui allo stesso articolo 4, primo periodo, seconda parte, relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto;

 

c) quelle supplementari (o atipiche), la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell'Amministrazione destinataria dell'informativa prevista dall'art. 1 septies del D.L. n. 629/1982 (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 25 novembre 2008, n. 5780; Sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1948).

 

E' quanto ribadito dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2078), secondo il quale le informative, soprattutto quelle di cui al secondo e terzo tipo, devono fondarsi su elementi di fatto aventi carattere sintomatico ed indiziario, denotanti, in senso oggettivo, il pericolo di collegamenti tra la società o l'impresa e la criminalità organizzata; pericolo da valutarsi sulla base di un esame complessivo di vari elementi raccolti, non essendo sufficiente, di norma, la verifica di uno solo di essi (in tal senso anche Sez. V, 27 maggio 2008, n. 2512; Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362).

 

Ai fini delle informative prefettizie di cui al d.lgs. n. 490 del 1994, si richiede un attendibile "giudizio di possibilità", "secondo la nozione di pericolo" (CdS, Sez. VI: 25 dicembre 2008, n. 5780; 11 settembre 2001, n. 4724), per il quale non occorre che sia provata, con il rigore tipico della formazione della prova processuale, l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, essendo invece sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, ancorché ragionevole e circostanziato, la mera possibilità di interferenze malavitose rivelata da fatti idonei a configurarne il substrato (C.d.S., Sez. V, 23 giugno 2008, n. 3090; Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5665), con un accertamento, quindi, di portata inferiore e diversa da quella richiesta per l'individuazione di responsabilità penali (C.d.S., Sez. VI, 17-4-2009, n. 2336; Sez. VI, 1 febbraio 2007, n. 413; Sez. IV, n. 7362 del 2004, cit.).

 

Le informative ex artt. 4 del D.lgs. n. 490/1994 e 10 del D.P.R. n. 252/1998 sono funzionali alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento fermo ed intransigente contro i rischi di infiltrazione mafiosa, condizionanti le scelte delle imprese aspiranti a vario titolo (appalti, agevolazioni fiscali, contributi, finanziamenti, ecc.) all'utilizzo di risorse della collettività e quindi possono avvalersi di tutte le informazioni di cui le autorità di P.S. siano in possesso, al fine di effettuare, sulla base di tali risultanze caratterizzate dall'elemento della qualificata probabilità e quindi concrete e non meramente ipotetiche e congetturali, una obiettiva valutazione sulla possibilità di un eventuale utilizzo distorto dei finanziamenti e delle risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2010 , n. 684; Sez. VI, 17-4-2009, n. 2336).

 

Discendono da ciò i limiti del sindacato giurisdizionale, esercitabile solo nei casi di eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, al fine di verificare se la valutazione del Prefetto sia sorretta da uno specifico ed adeguato quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali (C.d.S., Sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3273; Sez. VI, 02-08-2006, n. 4735). In materia, peraltro, non si applica l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, con la connessa partecipazione procedimentale, poiché il "carattere spiccatamente cautelare della misura in parola, nella quale sfocia l'accertamento indagatorio in tema di collegamenti con la criminalità organizzata, in uno con i particolari interessi pubblici coinvolti e la connessa riservatezza, consentono di ravvisare in re ipsa quelle esigenze di celerità che giustificano l'omissione della comunicazione ai sensi del primo comma del cit. art. 7" (in tal senso, C.d.S., Sez. V, n. 3090 del 2008 cit.; Sez. VI: 23 giugno 2008, n. 3155; 29 febbraio 2008, n. 756; 5 giugno 2006, n. 3337). E' sufficiente, infine, la motivazione per relationem (C.d.S., Sez. VI: n. 3155 del 2008, cit.; n. 4724 del 2001, cit.).