Ai sensi dell’articolo 143, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006 l’offerta relativa all’affidamento di una concessione di lavori pubblici ed il contratto devono contenere un piano economico finanziario (PEF), al fine di verificare la copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto.
Nel PEF l’amministrazione verifica l’attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità sotto due concorrenti profili: da una parte sotto il profilo della concreta realizzazione dell’opera pubblica senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, dall’altra, sotto il profilo della idoneità ad assicurare una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attività espletata (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2010 n. 653).
Per tali caratteristiche la normativa vigente prevede che il piano economico finanziario debba essere esaminato da un soggetto terzo che, munito di competenza specifica, lo asseveri garantendo alla amministrazione la sua validità e fattibilità economica.
Rappresentando il documento giustificativo della sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta, il piano non si sostituisce all’offerta, ma ne costituisce un documento di supporto nella valutazione della congruità della stessa, ossia della idoneità dei suoi contenuti ad assicurare al concessionario una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attività oggetto di concessione.
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, proprio con riferimento al PEF ha messo in rilievo che è ammissibile una rimodulazione del medesimo piano in corso di gara (Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2006, n. 6727).
E’ stato così rilevato che "..l'impresa può rimodulare singole voci di costo, senza però incidere ovviamente né sull'importo globale dell'offerta presentata, né sui singoli prezzi unitari offerti in sede di gara" sussistendo "..il limite del divieto di stravolgere l’offerta originaria che non puo’ trasformarsi in un quid di sostanzialmente nuovo o diverso" (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3657).
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