TAR Puglia: gara viziata se i plichi non vengono custoditi


Il TAR Puglia è recentemente intervenuto sul principio della continuità e della concentrazione delle operazioni di gara offrendo considerazioni di indubbio interesse (TAR Puglia Bari sez. I 2 febbraio 2010 n. 244).

Detto principio rappresenta espressione della più generale regola della imparzialità e della par condicio, in quanto mira ad assicurare l’indipendenza di giudizio di chi presiede la gara ed a sottrarlo a possibili influenze esterne (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2000 n. 6128; TAR Umbria, 3 ottobre 1990 n. 348) e la cui violazione comporta l’invalidità della procedura, a prescindere dalla verifica delle conseguenze pratiche (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 1992 n. 689).

Esso subisce eccezioni soltanto in particolari situazioni, che obiettivamente impediscono la conclusione delle operazioni di gara in una sola seduta (Cons. Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2005 n. 5360; Id., Sez. V, 3 gennaio 2002, n. 5).

Sottolineano i giudici baresi che l’impiego di un tempo eccessivo per la verifica della documentazione amministrativa e delle offerte presentate, anche se giustificato dalla complessità dell’istruttoria ovvero da fattori eccezionali, vizia in ogni caso l’intera procedura allorquando non venga assicurata medio tempore la custodia degli atti di gara, con modalità che diano oggettiva certezza, alla ripresa delle operazioni, della loro autenticità ed integrità (cfr. tra molte, Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 1998 n. 1603; Id., Sez. V, 7 maggio 1994 n. 442).

Nel caso di specie, quindi, il TAR ha ritenuto che la deduzione di parte ricorrente relativa al fatto che le buste contenenti le offerte non sarebbero state adeguatamente custodite, accompagnata da elementi indiziari atti a far ritenere che possa essersi verificata la sottrazione o sostituzione dei pieghi o altre irregolarità proprio in ragione di tale asserito difetto di custodia, è pertanto fondata e concorre a determinare l’invalidità della gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973; Id., Sez. V, 10 giugno 2002, n. 3200).

Si legge nella sentenza che è principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta devono svolgersi in seduta pubblica, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica e, conseguentemente, è illegittima l’apertura in segreto dei plichi, fermo restando che, ultimate le fasi preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei plichi e dei documenti in essi contenuti, la valutazione tecnico-qualititativa dell’offerta va invece effettuata in seduta riservata, al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856; Id., Sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5217; Id., Sez. V, 27 aprile 2006, n. 2370).