TAR Lazio: ancora in tema di obbligo di dichiarazione dei reati


Si segnala un’ulteriore pronuncia del TAR Lazio (Roma, Sez. III-ter, 16 febbraio 2010, n. 2297) in tema di obbligo, da parte dei concorrenti ad una gara di appalto, di dichiarare le condanne penali.

Il tribunale laziale osserva come, secondo un recente orientamento del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4905), è illegittima l’esclusione da una gara di un concorrente per omessa dichiarazione di una precedente condanna qualora non sia connotata dal requisito della gravità, trattandosi, in questo caso, di mero falso innocuo e potendo semmai aversi (teoricamente) una difforme valutazione nel giudizio di rilevanza, ma non una dichiarazione mendace (Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009, n. 829; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1525).

Questo recente orientamento si oppone tuttavia a quello tradizionale (Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2007 n. 1723, peraltro da ultimo ribadito dal Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2010 n. 428), che ha dichiarato legittima l’esclusione da una gara di appalto di una ditta il cui legale rappresentante - nonostante la chiara prescrizione del bando di gara di effettuare la dichiarazione del possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, compresi i reati ex art. 38, primo comma, lett. c), D.lgs. n. 163 del 2006 e di tutte le condanne subite, anche se oggetto di non menzione - abbia esplicitamente dichiarato che, nei propri confronti, non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, atteso che l’art. 38, secondo comma, del Codice dei contratti stabilisce, expressis verbis, l’obbligo di dichiarare tutte le condanne subite (salvo che non sia intervenuta la riabilitazione), essendo la valutazione della loro incidenza rimessa all’amministrazione giudicatrice.

Indipendentemente da quale dei due orientamenti appaia più convincente, il TAR Lazio evidenzia come osta all’accoglimento della prima opzione ermeneutica la prescrizione della lex specialis di gara che obbliga – a pena di esclusione – di "dichiarare" qualsiasi condanna, indipendentemente dall’epoca in cui la stessa è stata inflitta, dalla gravità del reato commesso e dalla sua attinenza all’oggetto dell’appalto; prescrizione questa non impugnata, né censurata.