TAR Liguria: legittima l’esclusione se l’offerta tecnica è priva di sottoscrizione


La prescrizione della sottoscrizione dell'offerta tecnica corrisponde all’esigenza che l’offerta, avente natura giuridica di manifestazione di volontà destinata alla conclusione del contratto oggetto della procedura d’evidenza pubblica, sia formalmente imputata al soggetto titolato ad assumere le obbligazioni, nonché le conseguenti prestazioni previste nell’offerta per l’esecuzione del servizio.

E’ quanto si legge nella sentenza del TAR Liguria Genova, Sez. II 18 febbraio 2010, n. 630, secondo la quale l’omissione di detta sottoscrizione, anche in caso di equivoca sanzione d’esclusione nella lex specialis, pregiudicando un interesse sostanziale pubblicistico, comporta comunque che l’offerta non possa essere “tal quale” accettata.

Perentoriamente s’è, da ultimo, affermato che la sottoscrizione assume il connotato di condizione essenziale per l’ammissibilità dell’offerta, sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale e la mancanza, anche parziale, della sottoscrizione inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta (cfr. Cons. St., n. 5547/2008).