La sottoscrizione di un contratto di avvalimento concernente l’iscrizione in una specifica categoria (nel caso di specie la OG12) implica che tutto ciò che rientra nella categoria medesima, ivi compresi i macchinari, forma oggetto del contratto di avvalimento.
E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato (Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1054), secondo cui non avrebbe senso richiedere l’avvalimento per un requisito tecnico non posseduto e ricevere lo stesso soltanto per una parte del requisito medesimo: se si chiede l’ausilio di un requisito è fuori discussione che è il requisito (con tutte le sue componenti) ad essere attribuito e che lo stesso non può essere individuato che nella sua integralità.
Al di là delle specificazioni contenute nel contratto di avvalimento, questo non può che essere interpretato secondo la volontà che gli stessi hanno deciso di dare al medesimo e alla natura delle obbligazioni nello stesso contenute.
Nella stessa pronuncia è altresì precisato che l’art. 49, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006 vieta solo di avvalersi di due imprese per lo stesso requisito, mentre non impedisce di avvalersi di due distinte imprese per due diversi requisiti (nella fattispecie, uno per l’iscrizione alla categoria OG12 – classifica 1, e l’altro per l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali).
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