Consiglio di Stato: in tema di requisiti per l’affidamento di appalti di servizi


La previsione di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 consente all’amministrazione appaltante di inserire nel bando di gara la richiesta della prova della capacità economica e finanziaria attraverso una dichiarazione che riguardi sia il fatturato globale, sia il fatturato del settore oggetto dell’appalto; tuttavia, solo la dichiarazione del primo dato è indispensabile (nell’ambito della scelta discrezionale dei documenti ritenuti più opportuni al fine della prova del requisito in esame), ai fini della legittimità del bando, mentre la richiesta del secondo dato è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, il cui concreto esercizio, com’è noto, sfugge al sindacato di legittimità allorquando non risulti essere manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o irrazionale (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1040).