Consiglio di Stato: ATI e dichiarazione delle quote


Configura una causa di esclusione il mancato adempimento dell'obbligo di dichiarare, in caso di imprese associate in A.T.I., le quote di partecipazione all'interno della compagine; obbligo imposto al fine di assicurare che la stazione appaltante possa in concreto verificare il possesso dei requisiti di qualificazione da parte delle singole imprese per l'effettiva parte di lavori che ciascuna deve espletare.

E’ quanto asserito dal Consiglio di Stato (Sez. V, 22 febbraio 20010, n. 1038 ) nel solco dell’orami consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, fra le più recenti, Consiglio Stato, Sez. VI, 23 luglio 2009, n. 4627; CdS, Sez. V, 22 dicembre 2008, n. 6493; CdS, Sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5787; CdS, Sez. V, 7 maggio 2008, n. 2079; fra le risalenti CdS, Sez. V, 12 ottobre 2004 n. 6586; CGA, 13 giugno 2005, n. 358; CdS, Sez. VI, 1 marzo 2007, n. 1001; CdS, Sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5260).

I giudici di palazzo Spada nella sentenza di cui occupa hanno altresì escluso che la carenza di tale indicazione possa essere sanata attraverso un’integrazione documentale.

Nella sentenza si legge infatti che la regolarizzazione documentale può essere consentita quando i vizi siano puramente formali o chiaramente imputabili a errore solo materiale e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti che non sono richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest'ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l'integrazione postuma, che si tradurrebbero in una violazione dei termini massimi di presentazione dell'offerta e, in definitiva, in una violazione della "par condicio". (Consiglio Stato, Sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3660).

Sanatorie documentali sono possibili, in conclusione, con un duplice limite: a) la regolarizzazione deve riferirsi a carenze puramente formali o imputabili ad errori solo materiali (Cons. St., Sez. VI, 31 agosto 2004, n. 5734); b) la regolarizzazione non può mai riguardare produzioni documentali violative di prescrizioni del bando (o della lettera di invito), presidiate dalla comminatoria di esclusione (Cons. St., Sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6675).