Con parere in data 22 luglio 2010 n. 138, l'Autorità ha affermato che le clausole contenute in una polizza fideiussoria, conformemente ai principi generali in materia di interpretazione del negozio giuridico, vanno considerate nel loro complesso, indagando sulla reale intenzione dei contraenti e valutando il loro comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi degli articoli 1362 e 1363 del Codice civile (si veda al riguardo il precedente parere n. 54 del 23 aprile 2009).
Sulla scorta di tale principio, l'Organo di Vigilanza ha sottolineato che - nel caso in esame - tenendo conto delle clausole contrattuali nel loro complesso ed esercitando il poter riconosciutole dall'articolo 46 del D.Lgs. n. 163/2006 di invitare le imprese concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni prodotti in sede di gara, la stazione appaltante - invece di escludere dalla gara l'impresa - avrebbe potuto chiedere chiarimenti in ordine all'effettiva portata della garanzia di cui trattasi, senza in tal modo pregiudicare la par condicio, atteso che, nel caso di specie, è incontestato e risulta agli atti che la controversa clausola di rinunzia al beneficio del termine di cui all'art. 1957 del codice civile era già presente nel testo della fideiussione prodotta dalla concorrente in sede di gara, per cui non si sarebbe trattato di un'integrazione postuma di un elemento essenziale dell'offerta, in violazione del suddetto principio di parità di trattamento di tutti i partecipanti alla procedura di gara. |