Alla stazione appaltante è preclusa la possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica dalla gara di quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, quando il numero di offerte ammesse inferiore a dieci.
In tal caso - secondo l'Autorità - non è nemmeno possibile procedere al calcolo della soglia di anomalia, applicando il procedimento disciplinato dall'art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, né tantomeno individuare ed escludere definitivamente dalla gara le due offerte rientranti nelle "ali estreme".
Viceversa, si deve procedere, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, alla valutazione discrezionale della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, secondo i criteri ed il procedimento di verifica di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 (Parere 9 settembre 2010, n. 153). |