Si segnala un'interessante pronuncia dell'Autorità sul tema dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Parere 9 settembre 2010, n. 149).
Si legge nel parere che nel caso in cui, per l'aggiudicazione della gara, sia stato prescelto il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell'offerta, senza che esista un peso minimo (o massimo) predeterminato per tale elemento, purché la natura propria del criterio, postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità necessariamente correlato alla specificità di ciascun affidamento, non venga tradita, riconoscendosi all'elemento prezzo un peso ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, invece di combinarlo con tali altri elementi, onde assicurare, da un lato, all'amministrazione il risultato migliore e più conveniente e, dall'altro lato, di consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme valutazione dell'offerta (sul tema si è espresso anche il TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 21 novembre 2005, n. 6901).
E' dunque illogica la marginalizzazione dell'elemento prezzo operata attraverso la limitazione del suo peso a 5 punti su 100, tale da far perdere sostanziale rilievo all'elemento prezzo (e, quindi, al dato economico) ai fini della scelta dell'aggiudicatario, senza alcuna esplicita motivazione correlata alle peculiarità specifiche dell'appalto oggetto di affidamento, producendo uno "squilibrio" nella scelta razionale del peso relativo a ciascun elemento.
La illogicità del meccanismo di aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante si traduce, sul piano giuridico, in una manifesta irragionevolezza. |