Ministero del lavoro: la validità del DURC


Con Circolare del Ministero del lavoro n. 8 ottobre 2010 n. 35 sono stati resi alcuni chiarimenti sulla durata del Durc nell'ambito dei lavori pubblici. Tale circolare fa espresso riferimento alla determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 emessa dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici, nella quale si era dato atto di una durata trimestrale del Durc, con espresso riferimento "al solo settore dei lavori nei cantieri edili".

 

Le imprese coinvolte negli appalti potranno continuare a chiedere personalmente il Durc, soprattutto in presenza dell`inerzia dell`amministrazione appaltante.

 

Il dicastero ribadisce, pertanto, la validità trimestrale del Durc che attesta, nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, che l'impresa è in regola al momento del rilascio del Documento emesso per la partecipazione alla detta procedura.

 

Ha validità trimestrale anche il Durc rilasciato ai fini del controllo dell'autocertificazione presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che deve attestare la regolarità alla data dell'autocertificazione.

 

Tale Durc, specifica il Dicastero, potrà poi essere utilizzato dalla stazione appaltante anche per altri fini (aggiudicazione e/o stipula del contratto), purché, evidentemente, non scaduto e pertanto, non oltrepassati i tre mesi dalla sua emissione.

 

E` stato, inoltre, sottolineato che il Durc richiesto per determinati fini (sgravi contributivi, partecipazione a gara pubblica, lavori privati etc...) non può essere utilizzato per altri fini.

 

Per ciò che concerne i Sal e il saldo finale, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo Durc per ciascun Sal o stato finale, il documento ha validità trimestrale ai fini del pagamento per cui e` stato richiesto.

 

Questo comporta che, laddove l'emissione del certificato di pagamento avvenga in un momento successivo alla presentazione del Durc per lo specifico SAL, ma sempre entro i tre mesi di validità dello stesso, non sarà necessario richiederne un altro, purché sia ancora in corso di validità il primo.

 

Stessa validità trimestrale anche in sede di liquidazione delle fatture relative ai pagamenti dei contratti pubblici, nonché nel caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e forniture effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006.

 

Medesima validità anche per i Durc rilasciati ai fini dell'attestazione Soa e dell'iscrizione all'albo dei fornitori.

 

Rimane ferma la validità mensile per il Durc emesso ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Sempre trimestrale, invece, é la validità del Durc rilasciato ai fini di lavori privati in edilizia e il medesimo documento può essere utilizzato ai fini dell'inizio di più lavori, purché in corso di validità.