Si segnala un'interessante sentenza del TAR Lazio (Roma, sez. I bis, 1 ottobre 2010, n. 32650) in tema di situazione di controllo tra concorrenti ad una gara di appalto.
I giudici capitolini rilevano che l'art. 38 del Codice prevede quale causa di esclusione dalla gara la sussistenza tra concorrenti di "una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile" o di "una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale".
Tale norma ricalca e rafforza quanto previsto dal secondo comma del soppresso art. 34, secondo il quale "le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi".
Nel caso in esame appare di palmare evidenza che la partecipazione alla gara di due imprese, di cui l'Amministratore di una è anche procuratore con potere di rappresentanza e di gestione, proprio per quanto concerne le gare di appalto dell'altra, configuri proprio l'ipotesi contemplata dalla norma sopracitata, ossia quella "relazione anche di fatto" tra due ditte che comporta l'esistenza di quel collegamento sostanziale tale da far ritenere che le offerte presentate possano far riferimento ad un unico centro decisionale e quindi ad una reciproca conoscibilità delle offerte (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2139 del 6 aprile 2009).
D'altra parte, appare evidente la ragione giustificativa di tale norma, che risponde al più generale principio della par condicio tra i concorrenti ad un pubblico appalto, allorquando impedisce la partecipazione alla gara di due o più imprese che presentino chiari intrecci tra i rispettivi organi rappresentativi tali da far dubitare della completa autonomia tra le rispettive offerte, con il conseguente pericolo che le stesse possono essere utilizzate per influenzare artificiosamente l'esito della gara.
Va, da ultimo, ricordata la costante giurisprudenza del giudice amministrativo di primo e secondo grado, secondo cui il collegamento tra imprese, tale da far ritenere che una o più offerte possano ricondursi ad un unico centro decisionale, si verifica anche nel caso in cui la comunanza di interessi sia ravvisabile a causa dell'intreccio tra gli organi amministrativi e di rappresentanza che consenta di ritenere plausibile una reciproca conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, n. 685 del 7 febbraio 2002). |