TAR Veneto: in tema di procedura negoziata


Dispone l'articolo 57 del decreto legislativo numero 163 del 2006 che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone comunque adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre, nel caso in cui (comma 2 lettera b) "per ragioni di natura tecnica o attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente a un operatore economico determinato".

 

Dunque perché sia giustificata la procedura di cui al detto articolo:

 

- devono sussistere oggettivi motivi di natura tecnica o la protezione dei diritti esclusivi che non consentono l'apertura dell'appalto a un confronto concorrenziale e che impongono la cosiddetta trattativa diretta con un unico operatore economico;

 

- deve essere dimostrabile, con l'effettuazione di una preventiva indagine di mercato, l'oggettiva esistenza dell'unico operatore economico potenziale espressamente individuato.

 

Dunque, nella obbligatoria motivazione di cui dovrà dar conto ai sensi dell'articolo 57, comma 1, la determina o delibera a contrarre, si dovrà richiamare l'indagine di mercato effettuata e la documentazione o certificazione, da tenersi agli atti, che attesti la sussistenza di una privativa industriale di un brevetto (tutela di diritti esclusivi) o le ragioni di natura tecnica che impongono di rivolgersi a quel determinato operatore economico (TAR Veneto, sez. I, 4 ottobre 2010, n. 5267).