Dall'art. 84, comma 4, del codice dei contratti pubblici, è ricavabile la norma che impone ai componenti della commissione giudicatrice (diversi dal presidente) il divieto di svolgere "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta".
Si osserva, al riguardo, come la norma attui, nell'ambito specifico dei procedimenti disciplinati dall'art. 84 cit., il principio della distinzione tra organo istruttorio e organo decidente, mediante il quale si intende affermare il diritto delle parti del procedimento ad una decisione amministrativa adottata da un organo terzo e imparziale.
Attuazione solo tendenziale, considerato che la norma si applica limitatamente ai soggetti diversi dal presidente dell'organo collegiale.
È noto come non sembra sia possibile sostenere l'esistenza nell'ordinamento di un principio generale di distinzione tra uffici o organi competenti per le funzioni istruttorie e organi competenti per la fase decisoria, e di ciò si trova conferma anche nella legge generale sul procedimento amministrativo, le cui norme sul responsabile del procedimento mostrano di ritenere ammissibile la confluenza, in capo al responsabile, delle competenze istruttorie e di quelle decisorie (arg. art. 6, comma 1, lettera e, della legge n. 241/1990).
Tuttavia, la regola emerge in alcune ipotesi normative specifiche, quale quella contenuta nel cit. art. 84 del codice dei contratti.
Nella fattispecie di cui è controversia, come risulta dal bando di gara, una delle componenti della commissione giudicatrice (l'assistente sociale) ha svolto le funzioni di responsabile del procedimento.
Pertanto, in applicazione della norma sopra richiamata, non avrebbe dovuto assumere anche la funzione di componente della commissione giudicatrice (Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna, sez. I, 28 settembre 2010, n. 2273). |