L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tornata sulla questione della partecipazione a gara di appalto dei raggruppamenti temporanei di imprese, confermando i principi già espressi in precedenti occasioni.
Il caso di specie concerneva una procedura di gara per l'affidamento di un servizio di brokeraggio assicurativo.
Secondo l'Autorità, l'istituto dell'ATI è compatibile con le regole poste a tutela della concorrenza quando le singole imprese partecipanti non posseggano singolarmente i requisiti dimensionali previsti dal bando di gara o non siano in grado di svolgere tutti i servizi richiesti dalla stazione appaltante.
Allo stesso tempo, l'orientamento dell'Autorità in tema di RTI indica che, qualora le singole imprese posseggano i requisiti dimensionali e tecnici richiesti per l'ammissione alla gara, è escluso che le stesse possano partecipare in associazione.
La formazione di una RTI da parte di una impresa in possesso singolarmente dei necessari requisiti e di un'altra impresa, invece, non in grado di partecipare autonomamente alla gara, è da escludere laddove quest'ultima possa diventare un operatore concorrente della prima, aggregandosi con altre società presenti sul mercato, a loro volta non in possesso dei requisiti richiesti.
Viceversa, l'RTI non sarebbe lesiva della concorrenza laddove l'unica possibilità di partecipare alla gara da parte dell'impresa di minori dimensioni fosse l'associazione con una impresa in grado di partecipare da sola alla gara.
Nel caso in esame, l'Autorità rimette dell'amministrazione appaltante la valutazione delle effettive caratteristiche competitive del mercato che, ad una prima analisi, appare caratterizzato dalla presenza di vari operatori, con diverse caratteristiche dimensionali e di gamma di servizi offerti, come tale da non giustificare l'aggregazione di una RTI tra società dotate e non dotate dei necessari requisiti per la partecipazione alla gara. |