I costi di sicurezza c.d. "contrattuali" devono essere calcolati in modo analitico per ogni cantiere, a seguito della redazione di uno specifico piano di sicurezza e non sono soggetti a ribasso (v. determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 4/2006); di conseguenza, il contestato tariffario, in quanto atto generale, non è idoneo a incidere su tali costi.
E' quanto affermato dal Consiglio di Stato nella già richiamata pronuncia della sezione Quinta, 16 agosto 2010, n. 5702. |